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RICORSO COLLETTIVO NAZIONALE AL TAR DEL LAZIO Per i c.d. “Benefici Combattentistici” per il personale in servizio o già impegnati negli ultimi cinque anni in missioni internazionali, per l’applicazione dei benefici combattentistici, previsti dalla legge 11 dicembre 1962 n. 1746 consistenti nella super valutazione del servizio prestato ai fini del conseguimento delle maggiorazioni e scatti stipendiali del 2,50% per ogni biennio e conseguente ricostruzione delle singole posizioni economiche individuali, con l’aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria e per il pagamento degli oneri di riscatto all’I.N.P.D.A.P. dei periodi di missione da sottoporsi a carico dell’Amministrazione ai fini dell’indennità di buonuscita. Può partecipare al ricorso il personale militare, Ufficiali (non omogeneizzati fino al grado di Tenente Colonnello) e Sottufficiali delle F.F.A.A. compreso il personale di Truppa oltre che della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, che prestano o che hanno prestato servizio, una o più volte, nelle suddette zone d’intervento internazionali indicate dal Ministero della Difesa (anche coloro che sono stati collocati in congedo negli ultimi cinque anni). L’Amministrazione non riconosce tali benefici agli aventi diritto, pur avendo indicato specificatamente con recenti circolari le zone d’intervento, adducendo generiche motivazioni in ordine all’avvenuta soppressione del sistema di progressione per classi e per scatti. Orbene, la citata legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce infatti che “al personale militare che … abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”; benefici consistenti in una accelerazione della progressione economica, nella super valutazione del servizio reso e dunque nel conseguimento di scatti stipendiali nella misura del 2,50% per ogni biennio. La tesi sostenuta dall’Amministrazione circa la non riconducibilità dei benefici economici in questione, non è condivisa dalla recente giurisprudenza dei giudici amministrativi, posto che sulla base di alcune sentenze del TAR Lazio e di un autorevole Parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato recenti, si è affermato il seguente principio: “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo e non implica l’impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti. Gli emolumenti in questione non rientrano in alcuno dei diversi blocchi che le recenti leggi finanziarie hanno imposto nel pubblico impiego”. Inoltre “la stessa Amministrazione ha costantemente riconosciuto i benefici di cui trattasi in favore di numerosi altri militari in situazioni analoghe” ed infine “il comportamento dell’Amministrazione nella fattispecie risulta in contrasto con le circolari ministeriali che riconoscono l’attribuibilità del beneficio in questione”. L’I.N.P.A.P. con nota operativa n. 8 del 17 marzo 2008 ha chiarito che dall’applicazione dei benefici combattentistici deriva una super valutazione di un anno di servizio per ogni periodo non inferiore a tre mesi svolto nelle missioni internazionali ONU e tali periodi sono riscattibili ai fini dell’indennità di buonuscita. Da ultimo l’I.N.P.D.A.P. con nota operativa n. 16 del 28 maggio 2008 ha chiarito che sono riscattabili le missioni svolte nell’arco degli ultimi cinque anni ed inoltre la stessa nota conferma che per il personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando ONU ma ad esempio, nell’ambito di missioni NATO o missioni internazionali a Comando Europeo, viene riconosciuto l’aumento di 1/3 del periodo di servizio prestato all’estero. Es. su di uno stipendio mensile di €. 1.500,00 e quindi biennale di €. 39.000,00 c.ca compresa la 13^ mensilità, l’Amministrazione dovrà applicare il coefficiente del 2,50% pari ad €. 975,00 oltre arretrati per le missioni compiute negli ultimi cinque anni, interessi legali e rivalutazione monetaria. In definitiva con il ricorso in oggetto si chiede il riconoscimento di tali benefici, oltre ratei arretrati per le missioni svolte negli ultimi cinque anni, interessi e rivalutazione monetaria, con onere dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme a titolo di riscatto (oneroso e nell’ordine di €. 4.000,00 per poter riscattare un anno per ogni missione effettuata) nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. Il riconoscimento di tali periodi di servizio (tre mesi = un anno) comporta, inoltre la possibilità di poter accedere prima a pensione d’anzianità. Gli interessati devono produrre attestazione di servizio del Comando di appartenenza o documenti similari e cioè più semplicemente copia del Diploma – Attestazione rilasciato dal Comando NATO e dal Ministero della Difesa, da cui si evince la partecipazione alle missioni internazionali. Coloro che nel frattempo sono transitati in ausiliaria o in riserva devono produrre anche copia della Determinazione dell’INPDAP di liquidazione o riliquidazione dell’indennità di buonuscita e copia del Decreto provvisorio o definitivo di pensione. Richiedici la modulistica per aderire al ricorso inviandoci un'e-mail all'indirizzo avvocato@pericarabinieri.it contenente Cognome, Nome, sede di servizio ed eventuali richieste chiarificative che vi potranno essere date anche telefonicamente (lasciate il vs numero) Trattamento dei dati personali |
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